Legge sulla Canapa
Testo legislativo per la libertà della coltivazione, produzione e uso della canapa
Art. 10 – Norme sulla coltivazione, produzione e utilizzo della canapa
- Libertà di coltivazione della canapaÈ consentita la coltivazione della canapa su tutto il territorio nazionale senza alcuna restrizione riguardo al contenuto di THC. Ogni cittadino, azienda o organizzazione ha il diritto di coltivare, produrre, distribuire e utilizzare la canapa, indipendentemente dal livello di THC, senza alcun tipo di licenza o autorizzazione specifica, salvo il rispetto delle normative generali in materia di sicurezza e salute pubblica.
- Autocertificazione e registrazioneI coltivatori e i produttori di canapa sono tenuti a registrarsi in un apposito registro pubblico al fine di garantire la tracciabilità della produzione, ma la registrazione avverrà tramite una semplice autocertificazione, senza l’obbligo di licenze specifiche o altre formalità burocratiche.
- Libertà di commercio e distribuzioneI prodotti derivati dalla canapa, compresi quelli con THC, sono liberamente commercializzabili e distribuiti, sia a livello nazionale che internazionale, senza limitazioni o vincoli. Gli operatori possono distribuire i prodotti senza restrizioni, favorendo la crescita del mercato e l’accesso del consumatore ai benefici della canapa in tutte le sue forme.
- Uso terapeutico e ricreativo della canapaLa canapa, senza alcuna limitazione sul contenuto di THC, è riconosciuta come una sostanza di uso terapeutico e ricreativo. È consentito il consumo di canapa per scopi terapeutici da parte di chiunque, senza necessità di prescrizione medica obbligatoria, né per i prodotti alimentari, né per le preparazioni da fumare o vaporizzare. L’uso ricreativo è liberamente praticabile in ogni contesto, senza limitazioni, e può avvenire sia in spazi pubblici che privati, nel pieno rispetto della libertà individuale.
- Educazione e responsabilità individualeÈ responsabilità di ogni individuo educarsi riguardo l’uso consapevole della canapa. Le autorità pubbliche forniranno informazioni di carattere educativo per sensibilizzare i consumatori sui benefici e i rischi, senza imporre limiti o proibizioni sull’uso. L’uso personale della canapa, sia per scopi terapeutici che ricreativi, è consentito senza restrizioni per i maggiorenni e con limiti minimi per i minorenni, così come per tutti i prodotti derivati dalla canapa.
- Incentivi alla ricerca e innovazioneÈ incentivata la ricerca e lo sviluppo nell’industria della canapa, con finanziamenti pubblici e privati destinati ad accrescere l’innovazione nel settore. Le ricerche riguardanti l’impiego di canapa con THC e altre applicazioni sono liberamente promosse, con l’obiettivo di favorire l’espansione delle applicazioni terapeutiche, ricreative e industriali della canapa.
- Controlli e sanzioni minimeLe autorità competenti possono effettuare controlli casuali sui prodotti per verificare la qualità, ma le sanzioni per eventuali violazioni saranno minimizzate e applicate solo in casi di evidente danno alla salute pubblica o alla sicurezza. In caso di violazioni, le sanzioni saranno esclusivamente economiche e mai restrittive o punitive nei confronti dei coltivatori e produttori.
Art. 11 – Disposizioni transitorie
- Periodo di adeguamentoGli operatori del settore hanno diritto a un periodo di sei mesi per adeguarsi alla registrazione, senza oneri burocratici o complicazioni. Il periodo di adeguamento permetterà una transizione rapida alla nuova normativa senza interruzioni per l’attività commerciale.
- Entrata in vigoreLe disposizioni contenute nel presente articolo entreranno in vigore immediatamente, garantendo così un accesso senza restrizioni alla coltivazione, produzione e consumo di canapa, senza alcun ritardo o periodo di attuazione.
Fatto, letto e approvato in Consiglio dei Ministri
Il [data]
[Giorgia Meloni]Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
[Francesco Lollobrigida]Il Ministro della Salute
[Orazio Schillaci]

