- Il lockdown ha aperto le porte alla vendita di nuovi prodotti nelle tabaccherie spagnole, ritenute attività essenziali durante lo stato di emergenza.
- Come risultato, alcuni di questi esercizi hanno introdotto le cime di CBD nella loro offerta commerciale.
- Ci sono stati dei cambiamenti legislativi che abbiano permesso alla cannabis che non sballa di approdare nella rete di distribuzione ufficiale? Di seguito la risposta.
Da quando il 15 marzo 2020, il governo spagnolo ha decretato lo stato di emergenza e il lockdown per fronteggiare la pandemia di coronavirus, le tabaccherie di tutto il Paese hanno iniziato a riempirsi di fiori di CBD. Una possibilità, quella di acquistare cime di cannabis ricche di cannabidiolo direttamente dal tabaccaio, che prima che scattasse la serrata gli spagnoli non avevano mai avuto. Le foto in basso sono infatti state prese da un prodotto acquistato in una tabaccheria di San Sebastián (Guipúzcoa) durante il lockdown.
In alcuni casi, l’inedito prodotto veniva esposto sui banchi degli esercizi, come si vede nella foto a destra, scattata dalla nostra collega Kushka a Barcellona. Confusi da questo prima no, poi sì, abbiamo iniziato ad indagare come mai ad un tratto le tabaccherie spagnole hanno iniziato ad assomigliare a quelle svizzere. Le risposte che abbiamo ottenuto non evidenziano cambiamenti legislativi di rilievo, ma abbiamo comunque voluto condividerle con voi, cogliendo anche l’occasione per fare il punto della situazione.
Nelle tabaccherie, ci sono state date spiegazioni del tipo che i fiori di quelle bustine non erano cannabis convenzionale perché non sballano, o che si trattava di marijuana medicinale utilizzata da alcuni clienti per rilassarsi o per alleviare determinati sintomi, perché “il CBD va molto di moda e non è una droga”.
Poco convinti da queste spiegazioni, abbiamo deciso di rivolgerci ad un esperto nel settore della cannabis in Spagna: l’attivista e fondatore di Fundación Renovatio, Iker Val. Basandosi sulla sua conoscenza approfondita della legislazione spagnola in materia di cannabis, che da decenni segue da vicino, ci ha spiegato quanto segue: “Tutta questa situazione della vendita della canapa nelle tabaccherie mi ricorda molto quella dei cannabis social club. C’è chi compierà passi in avanti, ma ciò non significa che quei passi siano in sintonia con la legalità, sia a livello della legalità fiscale del prodotto, sia a livello delle convenzioni a cui è soggetto”.
Il contesto giuridico della vendita di fiori di CBD nelle tabaccherie spagnole
Senza entrare nei dettagli su come e dove vengono prodotti, abbiamo cercato di individuare il quadro giuridico applicabile alla distribuzione dei fiori di CBD nelle tabaccherie. Analizzando le varie possibili categorie commerciali, abbiamo dedotto che tali fiori rientrerebbero nella definizione di “prodotti del tabacco di nuova generazione e per uso orale”, oppure di “prodotti da fumo a base di erbe”. Ma a prescindere da quale sia la categoria più adatta, i prodotti di CBD venduti nelle tabaccherie spagnole sono comunque soggetti a quanto stabilito dalla Commissione spagnola del tabacco, che come riportato in questo comunicato, pubblicato il 24 giugno dall’Unione delle associazioni dei tabaccai spagnoli, vieta espressamente la vendita di CBD nelle tabaccherie, circostanza che ha ricordato con lettera ai tabaccai.
Fatta questa precisazione, passiamo a vedere quali sarebbero i passi legali da compiere per essere autorizzati a vendere fiori di canapa nelle tabaccherie.
Passi legali da compiere per ottenere il permesso di vendita di CBD nelle tabaccherie (se classificato come prodotto del tabacco di nuova generazione)
Ai sensi dell’articolo 23 del Reale Decreto 9 giugno, n. 579/2017, che regolamenta la fabbricazione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti del tabacco e correlati, nel caso dei prodotti considerati di nuova generazione, bisognerebbe procedere come segue:
- I fabbricanti o gli importatori che intendono commercializzare un prodotto del tabacco di nuova generazione sono tenuti a presentare alla Direzione generale della sanità pubblica, della qualità e dell’innovazione, attraverso il portale UE-CEG e nel formato di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione, del 25 novembre 2015, le seguenti informazioni:
– Una descrizione dettagliata del nuovo prodotto.
– Una descrizione delle istruzioni per l’uso.
– Le informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni di cui all’articolo 6. - Le informazioni precedenti devono essere integrate con la seguente documentazione:
– Gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull’attrattività del prodotto, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti e le emissioni.
– Gli studi di mercato disponibili, sintesi comprese, sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani.
– Ogni altra informazioni pertinente disponibile, in relazione, ad esempio, ai rischi-benefici del prodotto e agli effetti previsti sulla disassuefazione dal fumo e in termini di iniziazione al consumo del tabacco e di percezione da parte del consumatore. - Le informazioni di cui sopra devono essere presentate sei mesi prima della prevista immissione sul mercato.
- Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica.
- La Direzione generale della sanità pubblica, della qualità e dell’innovazione verifica che la documentazione presentata risulta conforme a quanto indicato nei commi 1 e 2, e richiede, ove necessario, le opportune integrazioni documentali. La Direzione può inoltre richiedere ai fabbricanti o agli importatori di effettuare ulteriori studi o di presentare informazioni aggiuntive.
Passi legali da compiere per ottenere il permesso di vendita di CBD nelle tabaccherie (se classificato come prodotto da fumo a base di erbe)
Ai sensi dell’articolo 37 del Reale Decreto 9 giugno, n. 579/2017, che regolamenta la fabbricazione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti del tabacco e correlati, nel caso dei prodotti da fumo a base di erbe, bisognerebbe procedere come segue:
- I fabbricanti o gli importatori che intendono commercializzare un prodotto del tabacco innovativo sono tenuti a comunicare alla Direzione generale della sanità pubblica, della qualità e dell’innovazione, attraverso il portale UE-CEG e nel formato di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione, del 25 novembre 2015, le seguenti informazioni:
– Un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo.
– Le quantità di tali ingredienti. - I fabbricanti o gli importatori di prodotti da fumo a base di erbe sono tenuti altresì a presentare alla Direzione generale della sanità pubblica, della qualità e dell’innovazione, prima dell’immissione sul mercato del prodotto, l’etichettatura e imballaggio di ogni marca e tipo di prodotto, al fine di verificare che siano conformi a quanto indicato nell’articolo 39.
- La Direzione generale della sanità pubblica, della qualità e dell’innovazione verifica che la documentazione presentata risulta conforme a quanto indicato nei commi 1 e 2, e richiede, ove necessario le opportune integrazioni documentali.
Il contesto giuridico della vendita di fiori di CBD in Spagna
Al di là delle tabaccherie, sul web proliferano i siti che vendono fiori di CBD, ma nonostante la transazione avvenga su Internet, dal punto di vista giuridico la coltivazione e distribuzione di tali fiori è comunque soggetta alle convenzioni internazionali, e deve quindi essere autorizzata dall’Agenzia Spagnola per i medicinali e i dispositivi medici (AEMPS), compresi i casi in cui il contenuto di THC non raggiunge lo 0,2%. Per ora, l’AEMPS ne autorizza la produzione solo per scopi medici e scientifici; se lo scopo è invece alimentare, come sarebbe il caso dell’olio di CBD, allora serve l’approvazione dell’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN). Attualmente, la canapa può essere coltivata solo per la produzione di fibre e semi.
Queste restrizioni spiegano sicuramente il fatto che la superficie di canapa coltivata in Spagna nel 2020 non raggiunga i mille ettari (rimane tra i 500 e i 600). In Francia, ad esempio, gli ettari coltivati quest’anno sfiorano i 15.000, cioè il 94% in più rispetto alla Spagna. Bisogna comunque dire che nel 2018 gli ettari spagnoli coltivati sono stati pari a 100, si osserva quindi una tendenza al rialzo nella produzione di canapa.
Interrogato in merito, Iker Val sostiene che “le limitazioni negli scopi della coltivazione della canapa, insieme all’elevata domanda di cannabis light in Europa, hanno provocato l’espansione delle coltivazioni di canapa industriale, spesso con finalità che trascendono l’ottenimento di fibre e che mirano piuttosto alla produzione di fiori con meno dello 0,2% di THC, o alla produzione di biomassa per l’estrazione di principi attivi”.
“Insomma”, aggiunge Val, “le solite contraddizioni dello scenario della cannabis in Spagna. Da una parte, osserviamo una tendenza alla normalizzazione del prodotto nelle tabaccherie e anche negli e-commerce, ma dall’altra parte ciò non significa in nessun caso che la commercializzazione avvenga in un contesto di assoluta legalità. Si può quindi parlare di una sorta di nuova zona grigia che potrebbe certamente portare ad un qualche tipo di regolamentazione, ma purtroppo la mia esperienza pluriennale nel settore mi dice che passeranno ancora molti anni prima che il governo faccia qualcosa di concreto”.
Fonte:dinafem.org/it