L’European Industrial Hemp Association (EIHA) ha nuovamente invitato l’Unione Europea ad allentare i limiti di THC per le varietร di canapa industriale decisi nel 1999. “EIHA chiede limiti di THC per la canapa industriale che siano razionali e conformi alle normative internazionali”, si legge in una dichiarazione dell’associazione che spiega come l’operazione potrebbe “ripristinare la piena competitivitร dell’industria europea della canapa”.
In pratica l’associazione chiede un allentamento della restrizione che da 17 anni fissa il contenuto massimo di THC per la canapa industriale allo 0,2% in Europa, mentre i mercati piรน restrittivi nel resto del mondo tendono ad avere un limite dello 0,3% . In Svizzera il limite รจ fissato all’1% di THC, sia per le piante di canapa che per uso alimentare e umano.
L’industria alimentare della canapa in Europa ha un significativo svantaggio competitivo nei confronti dei produttori nordamericani e asiatici.
Man mano che i mercati dei derivati โโalimentari della canapa crescono, questo problema diventerร ancora piรน grande nei prossimi anni, afferma l’EIHA. I valori limite europei specifici di THC per la canapa industriale europea sono stati fissati per la prima volta allo 0,5% nel 1984.
Il limite รจ stato successivamente abbassato allo 0,3% secondo uno standard stabilito negli anni ’70 dall’International Association for Plant Taxonomy (IPCA) e basato sul lavoro degli studiosi americani Ernest Small e Arthur Cronquist. Il suo lavoro per l’IAPC ha stabilito lo 0,3% di THC. Nel 1999, l’Unione Europea ha ulteriormente abbassato la quantitร consentita di THC per la canapa allo 0,2%.
Le infiorescenze vengono commercializzate con le analisi effettuate in ogni lotto di produzione e che ne attestano la loro certificazione secondo le normative europee.
Tutti i prodotti commercializzati da Shopganja sono conformi alle leggi europee sulla coltivazione della canapa:
– Articoli 368, 371, 372 cp.
– Legge 17/1967, dell’8 aprile 1967, che aggiorna la normativa vigente in materia di stupefacenti e il suo adeguamento alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961.
– Regio Decreto 729/1999, del 12 novembre 1999, che aggiorna la normativa vigente in materia di stupefacenti e la adegua alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961.
– DIRETTIVA – 13/06/2002, nยฐ 53, Direttiva del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietร delle specie di piante agricole.
– Articolo 168 (Sanitร pubblica), Titolo XIV, TFUE.
– REGOLAMENTO (UE) n. 639 della COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni applicabili ai pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di aiuto nell’ambito del quadro della politica agricola comune e l’allegato X di detto regolamento รจ modificato.
– REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni applicabili ai pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di aiuto nell’ambito della politica agricola comune e che le abroga Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e Regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009.
– REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, ( CEE) nยบ 234 /79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
– Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988 sulla Vendita Internazionale di Merci.
Fonte: DA SHOPGANJA