La sentenza epocale è del 19 dicembre scorso. Le Sezioni Unite hanno deliberato che chi produce per uso domestico non commette un atto illegale
I kit per la coltivazione dei semi di cannabis sul balcone di casa sono ormai assai diffusi (in alcuni casi si vendono anche su internet) ma fino al 19 dicembre scorso la pratica era del tutto illegale: prima di questa sentenza non c’era mai stata un’apertura vera in questa direzione. La Corte costituzionale in passato è intervenuta più volte sul tema, sposando una linea rigorosa, e così la giurisprudenza ha assunto – dopo alcune isolate sentenze controverse sul tema – una posizione netta. Il principio stabilito era semplice: la coltivazione di cannabis è sempre reato, a prescindere dal numero di piantine e dal principio attivo ritrovato dalle autorità, anche se la coltivazione era per uso personale. Si affermava che “la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti” potesse “valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga”. La Cassazione, adattandosi a quanto chiarito dalla Consulta, ha finora sostenuto che la coltivazione di marijuana, anche se per piccolissime dosi (una o due piantine) è sempre reato, a prescindere dallo stato in cui si trovi la pianta al momento dell’arrivo del controllo.
Ora, anche si attendono le motivazioni della pronuncia del 19 dicembre, c’è stato un ribaltamento del principio fin qui stabilito. Sono le sezioni unite penali a mettere un punto fermo dettando un’unica linea e uniformando il trattamento per i coltivatori di “erba” in casa. “Il reato di coltivazione di stupefacente – si legge nella massima provvisoria emessa dalla Corte dopo l’udienza del 19 dicembre – è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente”. “Devono però ritenersi escluse – ed è qui il punto di svolta – in quanto non riconducibile all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate i via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.